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Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Articolo 12 D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (2) dell’immobile (3), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. 1. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale. 2. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. 3. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
Indicare nel modulo: 1. recapito telefonico 2. in caso di persona giuridica deve essere indicata la persona fisica rappresentante con i dati completi 3. la data di cessione non può essere successiva alla data di presentazione / compilazione 4. l’indirizzo del cessionario non può essere uguale all’indirizzo del fabbricato 5. se il cedente corrisponde al cessionario non va presentato 6. se varia il motivo della cessione (ex: da affitto a vendita) il Commissariato di P.S. da indicato di non fare la comunicazione 7. per gli stranieri extracomunitari allegare copia di un documento qualsiasi (in mancanza indicare il sesso) 8. le sanzioni sono a carico del Comune
Presentazione: Per gli immobili situati nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro, la comunicazione deve avvenire mediante consegna del modulo di pagina 1, in quattro copie, compilato e firmato, all’Ufficio Segreteria – Protocollo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Scarica modulo:
Comunicazione di cessione di fabbricato
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